Il fondatore di una comunità scismatica di nome Romulo Antonio Braschi

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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE


Decreto
di rigetto del ricorso presentato da alcune donne scomunicate per aver ricevuto un’illusoria “ordinazione sacerdotale”


Il 29 giugno 2002 il fondatore di una comunità scismatica di nome Romulo Antonio Braschi ha attentato di conferire l’ordinazione sacerdotale alle Signore cattoliche Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner e Dagmar Braun Celeste, presentatasi nell’occasione sotto il nome di Angela White.


Richiamandosi ai precedenti interventi del Vescovo di Linz e della Conferenza Episcopale Austriaca, il 10 luglio 2002 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò una Dichiarazione, con la quale si ammonivano le suddette persone che sarebbero state punite con la scomunica se, entro il 22 luglio 2002, non avessero riconosciuto la nullità dell’ “ordinazione” ricevuta e chiesto perdono per lo scandalo causato tra i fedeli. Poiché esse non manifestavano alcun segno di ravvedimento, con Decreto del 5 agosto 2002 questa Congregazione, oltre a confermare che il vescovo “ordinante”, in quanto scismatico, era già scomunicato, inflisse la scomunica, riservata alla Sede Apostolica, alle persone summenzionate, esprimendo nel contempo la speranza che esse potessero ritrovare il cammino della conversione.


Successivamente le medesime hanno pubblicato lettere ed interviste, nelle quali si dichiaravano convinte della validità dell'”ordinazione” ricevuta, chiedevano di cambiare la dottrina definitiva secondo la quale l’ordinazione sacerdotale è riservata esclusivamente agli uomini, e ribadivano di celebrare la “messa” ed altri “sacramenti” per piccoli gruppi. Con lettera del 14 agosto 2002 esse hanno chiesto la revoca del Decreto di scomunica, e con lettera del 27 settembre 2002 hanno fatto ricorso contro il medesimo Decreto, facendo riferimento ai cann. 1732-1739 del CIC. Il 21 ottobre 2002 sono state informate che le loro richieste sarebbero state sottoposte alle istanze competenti.


Nei giorni 4 e 18 dicembre 2002 la richiesta di revoca ed il ricorso sono stati esaminati dalla Sessione Ordinaria della Congregazione, con la partecipazione dei Membri della medesima residenti a Roma, cioè degli Em.mi Cardinali Joseph Ratzinger, Alfonso López Trujillo, Ignace Moussa I. Daoud, Giovanni Battista Re, Francis Arinze, Jozef Tomko, Achille Silvestrini, Jorge Medina Estévez, James Francis Stafford, Zenon Grocholewski, Walter Kasper, Crescenzio Sepe, Mario Francesco Pompedda e gli Ecc.mi Presuli Tarcisio Bertone SDB e Rino Fisichella. In queste riunioni è stato deciso collegialmente di rigettare detto ricorso.


Nel caso in parola, infatti, non è ammissibile un ricorso gerarchico, trattandosi di un Decreto di scomunica emanato da un Dicastero della Santa Sede, che agisce a nome del Sommo Pontefice (cfr can. 360 del CIC). Pertanto allo scopo di dissipare ogni dubbio in materia, i Membri hanno ritenuto necessario ribadire alcuni punti fondamentali.




  1. Occorre precisare anzitutto che nel caso in parola non si tratta di una pena latae sententiae, nella quale s’incorre per il fatto stesso d’aver commesso un delitto espressamente stabilito dalla legge, ma di una pena ferendae sententiae, irrogata dopo la doverosa comminazione ai rei (cfr cann. 1314; 1347, § 1 del CIC). In forza del can. 1319, § 1 del CIC, questa Congregazione ha di fatto la potestà di comminare, con un precetto, pene determinate.



  2. È evidente la particolare gravità degli atti compiuti, che si articola sotto diversi aspetti.




a) Il primo aspetto è quello scismatico: le donne summenzionate si sono fatte “ordinare” da un vescovo scismatico e, pur non aderendo formalmente al suo scisma, sono entrate in una complicità con lo scisma.


b) Il secondo aspetto è di natura dottrinale: esse rifiutano formalmente e con pertinacia la dottrina, da sempre insegnata e vissuta dalla Chiesa e in modo definitivo proposta da Giovanni Paolo II, cioè che “la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale” (Lettera Apostolica Ordinatio sacerdotalis, n. 4). La negazione di questa dottrina merita la qualifica di rifiuto di una verità appartenente alla fede cattolica, e richiede pertanto una giusta pena (cfr cann. 750, § 2; 1371, n. 1 del CIC; Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica data Motu Proprio Ad tuendam fidem, n. 4A).



    Inoltre, negando la suddetta dottrina, le persone in questione sostengono che il Magistero del Romano Pontefice sarebbe vincolante soltanto se fosse basato su una decisione del Collegio Episcopale, sostenuto dal sensus fidelium e accolto dai maggiori teologi. In tal modo contrastano la dottrina sul Magistero del Successore di Pietro, proposta dai Concili Vaticani I e II, e di fatto non riconoscono l’irreformabilità dell’insegnamento del Sommo Pontefice su dottrine da tenersi in modo definitivo da tutti i fedeli.



  1. Il rifiuto di ottemperare al precetto penale comminato da questa Congregazione viene ulteriormente aggravato dal fatto che alcune di esse stanno creando circoli di fedeli, in aperta e di fatto settaria disobbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi diocesani. Data la gravità di questa contumacia (cfr can. 1347 del CIC), la pena inflitta non soltanto è giusta, ma anche necessaria, allo scopo di tutelare la retta dottrina, di salvaguardare la comunione e l’unità della Chiesa e di orientare la coscienza dei fedeli.



  2. I summenzionati Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede confermano pertanto il Decreto di scomunica emanato il 5 agosto 2002, precisando ancora una volta che l’attentata ordinazione sacerdotale delle suddette donne è nulla ed invalida (cfr can. 1024 del CIC) e che perciò tutti gli atti propri dell’Ordine sacerdotale da loro compiuti, sono anche essi nulli ed invalidi (cfr cann. 124; 841 del CIC). Come conseguenza della scomunica, è fatto pertanto loro divieto di celebrare sacramenti o sacramentali, di ricevere i sacramenti e di esercitare qualsiasi funzione in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici (cfr can. 1331, § 1 del CIC).



  3. Nel contempo si ribadisce la speranza che, sorrette dalla grazia dello Spirito Santo, esse possano ritrovare il cammino della conversione per il ritorno all’unità della fede e alla comunione con la Chiesa infrante con il loro gesto.



Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell’Udienza concessa il giorno 20 dicembre 2002 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha dato la sua approvazione al presente Decreto, deciso nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, approvandone in forma specifica il n. 4, e ne ha ordinato la pubblicazione.



Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 dicembre 2002.
+ JOSEPH Card. RATZINGER Prefetto
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TARCISIO BERTONE, S.D.B. Arcivescovo eletto di Genova Segretario



L’OSSERVATORE ROMANO Lunedì-Martedì 27-28 Gennaio 2003