Quod attinet

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18 agosto 1989
Rescritto Quod attinet riguardante le formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà.

 


«Professio fidei» et «Iusiurandum fidelitatis» in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, 1 iulii 1988: AAS 81 (1989), 104-106; OR 25.2.1989, p. 6.


I – PROFESSIO FIDEI


(Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio fidei)


Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:


Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu sancto, ex Maria virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccato rum, et exspecto resurrectionem mortuorum , et vitam venturi saeculi. Amen.


Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.


Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.


Insuper religioso voluntatis et in tellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive romanus pontifex sive collegium episcoporum enuntiant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.


I. PROFESSIONE Dl FEDE


(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)


Io N N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:


Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si incarnato nel seno della vergine Maria e si fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.


Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.


Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.


Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

II – IUSIURANDUM FIDELITATIS IN SUSCIPIENDO OFFICIO NOMINE ECCLESIAE EXERCENDO
II. GIURAMENTO Dl FEDELTÀ NELL’ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA


(Formula adhibenda a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 5-8)


Ego N. in suscipiendo officio promitto me cum catholica ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.


Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.


In munere meo adimplendo, quod ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.


Disciplinam cunctae ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice iuris canonici continentur, servabo


Christiana oboedientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam ecclesiae rectores statuunt, atque episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato ecclesiae exercenda, in eiusdem ecclesiae communione peragatur.


Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.


(Variationes paragraphi quartae et quintae formulae iurisiurandi, adhibendae a christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8)


Disciplinam cunctae ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum impnmis quae in Codice iuris canonici continentur.


Christiana oboedientia prosequar quae sacri pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam ecclesiae rectores statuunt, atque cum episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei instituti, in eiusdem ecclesiae communione peragatur.
(Formula da usarsi da tutti i fedeli indicati nel can. 833, nn. 5-8)


Io N.N. nell’assumere l’ufficio di…, prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.


Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.


Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.


Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di soprattutto quelle contenute nel Codice di diritto canonico.


Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.


Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani


(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8).


Sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e promuoverò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.


Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i vescovi diocesani, fatti salvi l’indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.



Rescritto riguardante le formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà


premessa redazionale


CONGREGATTO DE DOCTRINA FIDEI, Rescriptum ex audientia ss.mi In audientia, formulas professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis contingens, foras datur, prot. n. 106/83, 19 septembris 1989: AAS 81(1989), 1169.


Il «rescriptum ex audientia ss.mi» consiste in una risposta data dal papa durante un’udienza. Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa alle stesse regole dei «rescritti» (cann. 59-73).


Con questo strumento giuridico, l’«oracolo a viva voce» testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa «forrna giuridica» sia alla «nota di presentazione» sia alle formule giuridiche della «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà», precedentemente pubblicate su AAS 81(1989), fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell’indicazione dell’autore, della data di emanazione e dell’indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833.



testo ufficiale


Per quanto riguarda le formule della «Professione di fede» e del «Giuramento di fedeltà», riportate nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di pubblicare il relativo rescritto proveniente dall’udienza: (1)


Rescritto dall’udienza del santo padre


Nell’udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 1° luglio 1989, il santo padre si è degnato di approvare e stabilire sia i nuovi testi delle formule di «professione di fede» e del «giuramento di fedeltà nell’atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa», sia le norme ad esse pertinenti nella «nota di presentazione» delle stesse e ha stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae Sedis. Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l’approvazione data da questa Congregazione.


Dal palazzo della Congregazione della dottrina della fede, 19 settembre 1989.


JOSEPH card. RATZINGER, prefetto


 


NOTA DI PRESENTAZIONE (1)


I FEDELI CHIAMATI ad esercitare un ufficio in nome della chiesa sono tenuti ad emettere la “Professione di fede”, secondo la formula approvata dalla sede apostolica (cfr. can. 833). Inoltre, l’obbligo di uno speciale “Giuramento di fedeltà” concernente i particolari doveri inerenti all’ufficio da assumere, in precedenza prescritto solo per i vescovi, è stato esteso alle categorie nominate al cari. 833, nn. 5 8. Si reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiornandoli con stile e contenuto più conformi all’insegnamento del concilio Vaticano Il e dei documenti successivi.
Come formula della “Professio fidei” viene riproposta integralmente la prima parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo niceno costantinopolitano. La seconda parte è stata modificata, suddividendola in tre commi ai fini di meglio distinguere il tipo di verità e il relativo assenso richiesto.
La formula dello “Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo”, intesa come complementare alla “Professio fidei”, è stabilita per le categorie di fedeli elencate al cari. 833, nn. 5 8. IL di nuova composizione; in essa sono previste alcune varianti ai commi 4 e 5 per il suo uso da parte dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica (cfr. can. 833, n. 8).
I testi delle nuove formule di “Professio fidei” e di “lusiurandum fidelitatis” entreranno in vigore dal 1 marzo 1989.
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, I fedeli chiamati “Professio fidei” et “Iusiurandum fidelitatis” in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, 1 iulii 1988:


NOTA
(1) AAS 81(1989), 104 106; OR 25.2.1989, p. 6. Per la completezza di questo documento, che mancava dell’autore, della data, della firma e dell’approvazione pontificia, essendo norma legislativa, vedasi il “Rescriptum ex audientia ss.mi”, doc. n. 70, marginale 2494. La versione italiana è stata preparata della CEI, secondo la disposizione del predetto “Rescriptum”: Notiziario CEI 7/1990, pp. 179 182.
Elaborate a più riprese e a vari livelli dalla congregazione a partire dal 1984, queste formule per la “Professione di fede” e per il “Giuramento di fedeltà” sono state approvate dal papa il 10 luglio 1988.
Secondo il can. 833 hanno l’obbligo di emettere la professione di fede: 1) quanti partecipano a un concilio ecumenico o particolare, al sinodo dei vescovi, al sinodo diocesano; 2) chi è stato elevato alla dignità cardinalizia 3) chi è promosso all’episcopato e gli equiparati; 4) l’amministratore diocesano: 5) i vicari generali, episcopali e giudiziali; 6) parroci, rettore del seminario, insegnanti di teologia e filosofia nel seminario; 7) gli ordinandi al diaconato; 8) il rettore di una università cattolica o ecclesiastica; 9) i docenti di discipline teologiche o morali in ogni università; 10) i superiori di istituti religiosi o società di vita apostolica clericali.



Rescritto
riguardante le formule della professione di fede e dei giuramento di fedeltà (1)


Per quanto riguarda le formule della “Professione di fede” e del “Giuramento di fedeltà”, riportate nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di pubblicare il relativo rescritto proveniente dall’udienza (1):


Rescritto dall’udienza del santo padre
Nell’udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 1 luglio 1989, il santo padre si è degnato di approvare e stabilire sia i nuovi testi delle formule di “professione di fede” e del “giuramento di fedeltà nell’atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa”, sia le norme ad esse pertinenti nella “nota di presentazione” delle stesse e ha stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae Sedis. Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l’approvazione data da questa Congregazione.
Dal palazzo della Congregazione della dottrina d ella fede, 19 settembre 1989.
JOSEPH card. RATZINGER, prefetto


CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, Rescriptum ex audientia ss.mi In audientia, formulas professionis fidei et iuris iurandi fidelitatis contingens, foras datur, prot. n. 106/83, 19 septembris 1989: AAS 81(1989), 1169.


NOTA
Il “rescriptum ex audientia ss.mi” consiste in una risposta data dal papa durante un’udienza. Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa alle stesse regole dei “rescritti” (cann. 59 73). Con questo strumento giuridico, l'”oracolo a viva voce”, testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa “forma giuridica” sia alla “nota di presentazione” sia alle formule giuridiche della “professione di fede” e del “giuramento di fedeltà”, precedentemente pubblicate su AAS 81(1989), fase. 1, p. 104ss, che mancavano dell’indicazione dell’autore, della data di emanazione e dell’indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano (in quanto aggiungevano obblighi nuovi) rispetto al can. 833.